La Cina impone tre tipi di tassazione al vino importato dall’Europa: il dazio doganale (attualmente al 14% - con gradazione inferiore a 20%), la tassa sulle accise (10%) e l’IVA (17%).
La base imponibile su cui viene calcolato il dazio doganale è la sommatoria dei costi del prodotto pagato al produttore e di tutti i costi che incorrono a portare il prodotto fino alla dogana cinese (comprensivo, quindi, dei costi di trasporto ed assicurazione del carico).
Ipotizziamo un prezzo CIF (Cost Insurance & Freight) con consegna in porto cinese di 20.000 Euro, il dazio doganale è di 2800 Euro.
L’accisa viene calcolata sulla sommatoria tra imponibile e dazio, secondo la seguente formula:
[(CIF + Dazio)/(1-10%)]x10%, cioè 2533,33 Euro
Infine l’IVA viene calcolata sulla sommatoria tra CIF, dazio ed accisa, cioè 4306,67 Euro
Il totale delle imposte è di 9640,00 Euro, pari ad una percentuale aggregata del 48,2% del prezzo CIF.
I vini di importazione devono prima passare per l’ispezione doganale e poi per lo sdoganamento vero e proprio.
Gli importatori di vino devono esibire una serie di documenti, tra cui un certificato sanitario ed un certificato di origine emessi dai Paesi di esportazione.
I controlli sono affidati all’AQSIQ - General Administration of Quality Supervision, Inspection and Quarantine, che può eseguire test a campione secondo la normativa cinese, in particolare quella sugli standard dei vini (GB 15037) e quella sulla etichettatura (la normativa di riferimento GB 10344-2005 è stata abrogata il 1° marzo 2015, ma viene ancora di fatto applicata).
Nei primi sei mesi del 2016, la AQSIQ ha rigettato 82 lotti di vino da 11 Paesi, per un totale di 151 tonnellate di merce, nel 42,7% (35 carichi) per etichettatura insufficiente e nel 11% dei casi per imballaggio insufficiente.
37 lotti (45%) erano provenienti dalla Francia, mentre 23 dalla Spagna (28%).
Il contenuto minimo dell’etichetta di legge, in lingua cinese, deve comprendere:
- Nome e marchio del prodotto
- Lista degli ingredienti (Dolcificanti, conservanti e coloranti additivi – legale solo nel caso di vino fortificato – devono essere dichiarati). Sono esenti i prodotti fatti da unico ingrediente.
- Volume netto (ml): questo dovrebbe essere indicato come “contenuto netto xxx Ml (ml)” per bottiglie fino al litro e “contenuto netto x Litri (l)” per bottiglie oltre al litro. Per imballi fino a 200 ml compresi, l’altezza minima della scritta è di 3 mm, per imballi superiori a 200ml fino a 1 litro compreso, l’altezza minima della scritta è di 4 mm; per imballi superiori al litro, l’altezza minima della scritta è di 6mm.
- Il contenuto di alcol (%): la dichiarazione dovrebbe essere nel formato “Grado alcolico xx,x% vol”.
- Data di produzione (aa/mm/gg): la data di imbottigliamento è obbligatoria nelle etichette cinesi.
- Produttore/Distributore/Importatore (Nome ed Indirizzo): il nome e l’indirizzo dell’agente, importatore o distributore cinese deve essere indicato in etichetta. Il nome e l’indirizzo del produttore non è obbligatorio, ma se viene inserito, può non essere tradotto in caratteri cinesi.
- Paese di origine
- Data minima di durata: vini con grado alcolico minore o uguale a 10% devono riportare la data di scadenza
- Tipo di prodotto: ad esempio “Vino d’Uva”, “rosso”, “bianco”, “frizzante”, “fortificato”, ecc.
- Contenuto di zucchero (g/L)
- Avvertenze obbligatorie: “Bere eccessivamente nuoce alla salute” ecc.
Se la documentazione è in ordine e l’ispezione non rileva problemi, la fase di ispezione e sdoganamento si conclude nel giro di due settimane.